Regolamento mercatino dell’usato in conto vendita
1) Gli oggetti restano di proprietà del Mandante fino alla loro vendita, e permangono presso il Mandatario (Bottero Ski) in esposizione gratuita salvo quanto esposto in seguito.
2) Sarà corrisposto, dopo la vendita, l’importo ricavato meno la percentuale di provvigione IVA compresa. L’importo del venduto sarà disponibile dal quinto giorno del mese successivo all’avvenuta vendita.
La provvigione spettante al Mandatario (Bottero Ski) maturerà esclusivamente nel momento in cui mi verrà liquidata la somma totale della vendita degli oggetti e fino a quella data, il Mandatario sarà custode per mio conto dell’importo stesso. Le spese sostenute dallo stesso per la custodia delle somme incassate in nome e per mio conto si intendono compensate con i frutti eventualmente percepiti in dipendenza del deposito (art. 1775/1781 Cod. Civ.)
3) La durata massima dell’esposizione di ogni singolo oggetto è esattamente indicata nella lista degli oggetti così come è indicata esattamente la data di scadenza di ogni singolo oggetto. Dopo tale termine si potrà scegliere tra le seguenti opzioni:
a) il ritiro dell’oggetto;
b) l’oggetto sarà proposto scontato del 20% per ulteriori trenta giorni, fermo restando in caso di vendita il compenso dovuto di cui al punto 2.
4) Scaduti i termini del punto 3 senza nessun preavviso da ambo le parti, autorizzo il Mandatario a determinare il prezzo di vendita al maggior realizzo fermo restando in caso di vendita il compenso dovuto di cui al punto 2.
5) Ogni diritto di riscossione dei crediti relativi agli oggetti venduti in nome e per conto del mandante, si prescrive decorso un anno dalla vendita degli stessi (art. 2964 del Cod. Civ.) a favore del Mandatario.
6) Al fine di evitare la determinazione dei prezzi degli oggetti da parte del Mandatario (punto 4) o lo sconto previsto (punto 3b) sarà solo ed esclusivamente cura del mandante aggiornarsi sui tempi di esposizione. Inoltre, trascorsi 12 mesi dalla data di questo contratto, il mandante autorizza il mandatario, in caso di mancato ritiro dell’oggetto, a disfarsi comunque del bene, senza pretendere alcun indennizzo.
7) Il Mandatario può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento senza nulla corrispondere alla controparte. Il mandante che recede prima della scadenza deve versare al Mandatario una somma pari al 10% del prezzo di vendita concordato.
8) Il mandante dichiara inoltre sotto la sua responsabilità che i beni sono di sua esclusiva proprietà, che non provengono da attività illecite, né trattasi di beni di antiquariato. Pertanto solleva il Mandatario da ogni responsabilità nei confronti del terzo acquirente anche circa il mancato funzionamento degli oggetti depositati.
9) Nel caso di controversie relative al presente contratto il foro competente è quello di Cuneo
In deroga all’art. 1712 del Cod. Civ. il Mandante solleva il Mandatario dall’obbligo di comunicare l’esecuzione del mandato di vendita.
10) I buoni acquisto e buoni sconto non possono essere usati presso il reparto seconda mano.