Le bici elettriche o e-bike sono biciclette dotate di un motore elettrico e possono essere classificate per questo secondo due categorie: a pedalata assistita o a funzionamento autonomo.
Il Codice della Strada, a tal proposito, parla chiaro: le biciclette elettriche a funzionamento autonomo sono considerate a tutti gli effetti al pari dei ciclomotori e proprio per questo motivo è necessario attenersi a specifiche normative, seguendo i requisiti disposti nella Direttiva Europea 2002/24/CE.
Per la bici elettrica ci vuole il patentino? In alcuni casi sì, risulta necessario così come una polizza assicurativa e il pagamento del bollo. Ecco cosa occorre conoscere quando si guida una e-bike, in modo tale da non rischiare di incorrere in onerose sanzioni.
Normativa biciclette elettriche
Il Codice della Strada, per quanto concerne le e-bike, contempla due tipologie di bicicletta elettrica a pedalata assistita: le cosiddette Pedelec, ovvero le classiche bici elettriche con pedalata assistita, e le S-Pedelec che, pur disponendo della stessa modalità di pedalata, possono raggiungere facilmente i 45 chilometri orari anche senza l’ausilio dei pedali, comportandosi al pari dei comuni ciclomotori.
In quest’ultimo caso è pertanto obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa, la regolare immatricolazione che prevede l’emissione di una targa, il certificato di circolazione e il patentino o la patente AM, questo poiché assume i medesimi requisiti adottati dagli scooter.
Tale patentino può essere facilmente conseguito a partire dai 14 anni di età ed è il medesimo che consente di guidare i più comuni ciclomotori di cilindrata pari o inferiore a 50 centimetri cubi.
Per quanto concerne invece le e-bike con pedalata assistita che possono raggiungere un massimo di 25 chilometri orari, il Codice della Strada compara tale mezzo di locomozione al pari delle biciclette a pedali convenzionali, prive di motore elettrico: non necessitano pertanto di alcuna autorizzazione da parte della Motorizzazione Civile.
Le comuni biciclette elettriche vedono appunto il motore elettrico intervenire a supporto della pedalata solo fino al raggiungimento di una velocità massima di 25 chilometri orari, oltre i quali è la semplice azione della pedalata a conferire movimento al mezzo.
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Bici elettriche: quando sono considerate ciclomotori
Le bici elettriche a funzionamento autonomo, le cosiddette biciclette a motore o S-Pedelec, sono al contrario differenti dalle e-bike con pedalata assistita, questo poiché sono munite di un acceleratore in grado di attivare il motore a prescindere dall’azione muscolare propria della pedalata.
Il movimento del velocipede, in sintesi, avviene in totale autonomia, in virtù della potenza del motore, lo stesso che in questo caso può raggiungere facilmente una velocità massima di 45 chilometri orari.
Sono pertanto considerati a tutti gli effetti dal Codice della Strada come i più comuni scooter e ciclomotori e regolamentati di conseguenza come tali.
Per poter sfruttare le bici elettriche a funzionamento autonomo occorre pertanto munirsi di casco, stipulare un’assicurazione RC moto, disporre di targa, patentino e documenti: il velocipede deve essere ovviamente dotato di specchietto retrovisore e fari di posizione.
Se la bici elettrica non soddisfa tali requisiti, la relativa circolazione è ammessa solo all’interno di aree private.
Utilizzare la bici elettrica in sicurezza
Che si tratti di una bici elettrica con pedalata assistita o di una S-Pedelec, occorre circolare sul suolo pubblico attenendosi non solo a quanto stabilito dal Codice della Strada, ma anche e soprattutto a una serie di buone pratiche dettate dal buon senso.
Data ad esempio la facilità con cui è possibile modificare la velocità delle e-bike a pedalata assistita, portando a superare facilmente i 25 chilometri orari tollerati, è opportuno ricordare che tale pratica comporta sanzioni particolarmente severe.
Si parte infatti da una multa di 79 euro unitamente al fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni qualora il mezzo sia privo di targa, fino ad arrivare addirittura a 5.110 euro, oltre al fermo amministrativo per tre mesi in assenza di patentino.
Troppo frequentemente infatti si vedono ciclisti, giovani e talvolta giovanissimi, sfrecciare per le strade, senza utilizzare il casco e sprovvisti di qualsivoglia segno di riconoscimento, ponendo a rischio l’incolumità di passanti e pedoni che hanno la sfortuna di transitare sul medesimo percorso: meglio dunque non dimenticare che “il tuning” applicato alle bici elettriche costituisce reato.
Fondamentale, a prescindere dalla tipologia di e-bike, indossare sempre il casco: questo per prevenire infortuni tutelando la propria salute in caso di cadute accidentali o incidenti.
In ultimo, ma non meno importante, specie se si transita prevalentemente in aree urbane, l’utilizzo delle apposite piste ciclabili, percorsi concepiti esclusivamente per i ciclisti in modo da non intralciare in alcun modo il transito dei pedoni sui marciapiedi e delle auto in strada.
A prescindere dal mezzo di locomozione, l’educazione e il buon senso devono essere veri e propri pilastri da porre al primo posto, gli stessi che consentono una convivenza civile in una strada dove le insidie sono all’ordine del giorno.
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